(Codice della navigazione-art. 1088)
                             Art. 1088. 
           (Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico). 
 
  Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di  uno  Stato  in
guerra contro lo Stato italiano  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione per un  tempo  non
inferiore a cinque anni.