Art. 1089.
(Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato).
Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale
sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di
aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata:
1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero;
2) da un terzo alla meta' se il componente dell'equipaggio e'
cittadino italiano;
3) dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o
da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato
dell'aeromobile.