(Codice della navigazione-art. 1089)
                             Art. 1089. 
     (Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato). 
 
  Se i delitti previsti negli articoli 291,  292  del  codice  penale
sono  commessi  da  componenti  dell'equipaggio  di  una  nave  o  di
aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata: 
  1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero; 
  2) da un terzo alla  meta'  se  il  componente  dell'equipaggio  e'
cittadino italiano; 
  3) dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o
da un ufficiale della nave ovvero dal comandante  o  da  un  graduato
dell'aeromobile.