(Codice della navigazione-art. 1090)
                             Art. 1090. 
                         (Pene accessorie). 
 
  La condanna per il  delitto  previsto  nell'articolo  1088  importa
l'interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione. 
 
  La condanna per il  delitto  previsto  dall'articolo  1089  importa
l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.