(CODICE CIVILE-art. 1051)
                             Art. 1051. 
 
                        (Passaggio coattivo). 
 
  Il proprietario, il cui fondo e' circondato da fondi altrui, e  che
non  ha  uscita  sulla  via  pubblica  ne'  puo'  procurarsela  senza
eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di  ottenere  il  passaggio
sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo. 
 
  Il passaggio si deve stabilire in quella parte  per  cui  l'accesso
alla via pubblica e' piu' breve e riesce di minore danno al fondo sul
quale e'  consentito.  Esso  puo'  essere  stabilito  anche  mediante
sottopassaggio, qualora  cio'  sia  preferibile,  avuto  riguardo  al
vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno,  avendo
un passaggio sul fondo altrui, abbia  bisogno  ai  fini  suddetti  di
ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. 
 
  Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e  le
aie ad esse attinenti.