(CODICE CIVILE-art. 1052)
                             Art. 1052. 
 
       (Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso). 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche
se il proprietario del fondo ha un  accesso  alla  via  pubblica,  ma
questo e' inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo  e  non  puo'
essere ampliato. 
 
  Il passaggio puo' essere concesso dall'autorita'  giudiziaria  solo
quando  questa  riconosce  che  la  domanda  risponde  alle  esigenze
dell'agricoltura o dell'industria.