Art. 1052. (Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso). Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo e' inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non puo' essere ampliato. Il passaggio puo' essere concesso dall'autorita' giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.