(CODICE CIVILE-art. 1053)
                             Art. 1053. 
 
                            (Indennita'). 
 
  Nei  casi  previsti  dai  due   articoli   precedenti   e'   dovuta
un'indennita' proporzionata al danno cagionato dal passaggio. 
 
  Qualora, per attuare il  passaggio,  sia  necessario  occupare  con
opere stabili o lasciare incolta una  zona  del  fondo  servente,  il
proprietario che lo domanda  deve,  prima  d'imprendere  le  opere  o
d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona  predetta  nella
misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.