(CODICE CIVILE-art. 1055)
                             Art. 1055. 
 
                  (Cessazione dell'interclusione). 
 
  Se il passaggio cessa di essere necessario, puo'  essere  soppresso
in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo  dominante  o
del  fondo  servente.  Quest'ultimo  deve  restituire   il   compenso
ricevuto; ma l'autorita'  giudiziaria  puo'  disporre  una  riduzione
della somma, avuto riguardo alla durata della  servitu'  e  al  danno
sofferto. Se l'indennita' fu convenuta in annualita', la  prestazione
cessa dall'anno successivo.