Art. 704 
   Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente 
 
  1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun
anno  delle  rafferme  biennali,  i  volontari  giudicati  idonei   e
utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono  immessi
nei ruoli dei volontari  in  servizio  permanente  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministero della difesa. 
  2. La ripartizione in  misura  percentuale  dei  posti  annualmente
disponibili nei ruoli dei volontari in  servizio  permanente  tra  le
categorie di volontari di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del
Ministro della difesa, riservando non  meno  del  20  per  cento  dei
medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.