Art. 870 Scopo e natura del sistema di rappresentanza 1. Il presente capo I detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione delle disposizioni del libro IV titolo IX capo III del codice. E' in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste e avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui agli articoli 878, 879 e 880. 2. Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna Forza armata e Corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione. 3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e' articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati negli articoli 873, 874 e 875.