Art. 870 
 
            Scopo e natura del sistema di rappresentanza 
 
1. Il presente capo  I  detta  norme  in  materia  di  rappresentanza
militare per l'attuazione delle disposizioni del libro IV  titolo  IX
capo III  del  codice.  E'  in  tal  modo  istituito  un  sistema  di
rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge
e dei regolamenti, e fermo restando che la cura degli  interessi  del
personale militare rientra  fra  i  doveri  di  ogni  comandante,  il
personale  militare  esprime  pareri,  formula  richieste  e   avanza
proposte,  prospettando   istanze   di   carattere   collettivo,   in
riferimento alle materie di cui agli articoli 878, 879 e 880. 
2. Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze  e  all'interno  di
ciascuna Forza armata e Corpo armato, lo spirito di partecipazione  e
di collaborazione e contribuisce a mantenere  elevate  le  condizioni
morali e materiali del personale  militare  nel  superiore  interesse
dell'Istituzione. 
3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e' articolato  in
organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso  appropriati
comandi specificati negli articoli 873, 874 e 875.