Art. 875 
 
Composizione e collocazione dei consigli di  base  di  rappresentanza
                               (COBAR) 
 
1. I COBAR sono costituiti da  rappresentanti  delle  categorie  «A»,
«B», «C», «D» ed «E» presenti ai livelli di seguito indicati. 
2. I criteri da adottare per  la  determinazione  della  composizione
numerica dei COBAR sono riportati all'articolo 935. 
3. I COBAR sono collocati presso le «unita' di base» con il  criterio
di affiancarli a una autorita' gerarchica che ha  la  competenza  per
deliberare in ordine ai problemi di carattere locale. 
4.  Le  unita'  di  base  interforze  sono  stabilite,   secondo   la
competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa o dal  Segretario
generale della difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di
Forza armata ciascuna unita' di base interforze e' collegata ai  fini
della rappresentanza. 
5. Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le
rispettive unita' di base sono stabilite dallo stesso Ministro. 
6.  Se  non  e'  possibile  individuare  le  citate  unita'  di  base
interforze, per la ridotta entita' del personale degli enti o per  la
loro dislocazione, le suddette autorita'  devono  stabilire  a  quali
organi di base delle singole Forze armate il personale di  tali  enti
deve collegarsi ai fini della rappresentanza. 
7. Le unita' di base dell'Esercito italiano, della  Marina  militare,
dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri e della  Guardia
di finanza sono stabilite dai rispettivi Capi di  stato  maggiore  di
Forza  armata  e  Comandanti  generali  di  massima,  al  livello  di
complesso infrastrutturale (l'unita' ivi accantonata non deve  essere
inferiore  al  battaglione)  nave,  base  aerea  o  navale  o  unita'
equivalenti,  salvo  casi  particolari  che  richiedono  una  diversa
collocazione. 
8. Con lo stesso provvedimento le suddette autorita' indicano  l'alto
comando al quale ciascuna unita' di base e' collegata ai  fini  della
rappresentanza. 
9. Quando l'attuazione delle norme di cui al comma 2,  per  l'elevato
numero di votanti o per  la  loro  dislocazione,  comporta  procedure
elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta
conoscenza degli eleggibili, i Capi di stato maggiore, il  Segretario
generale della difesa e i Comandanti generali, al fine di  rispettare
il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento
delle operazioni di voto mediante: 
a) elezioni preliminari anche se non estese a tutte  le  categorie  -
con voto diretto,  nominativo  e  segreto  nell'ambito  delle  unita'
elementari  -  per  la  designazione  di  candidati   alla   elezione
definitiva, nella  misura  di  uno  per  ogni  cinquanta  elettori  o
frazione di cinquanta; 
b) elezione definitiva  -  con  voto  diretto  nominativo  e  segreto
nell'ambito dell'unita' di base - dei delegati  presso  i  COBAR  con
scelta effettuata nella rosa dei candidati designati  nelle  elezioni
preliminari.