Art. 876 
 
Consigli di base  di  rappresentanza  (COBAR)  per  frequentatori  di
                       istituti di formazione 
 
1. Presso istituti - accademie e scuole  -  e  reparti  che  svolgono
corsi di istruzione a carattere formativo e' istituito, di norma,  un
COBAR speciale per frequentatori. 
2. I COBAR frequentatori si intendono in aggiunta  al  COBAR  cui  fa
capo il personale del quadro  permanente  degli  istituti  e  reparti
interessati. 
3. Il personale frequentatori  da'  luogo,  con  gli  stessi  criteri
indicati per altri COBAR,  a  rappresentanze  delle  varie  categorie
presenti, con validita' limitata al livello di base e alla permanenza
del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il  mandato  ha
la durata del corso e non puo' comunque superare  il  periodo  di  un
anno. 
4. I militari frequentatori di corsi della durata  di  almeno  trenta
giorni sono elettori nei COBAR allievi. 
5. I militari frequentatori di corsi, della durata di almeno  novanta
giorni,  sono  eleggibili  se  in  possesso  dei  requisiti  di   cui
all'articolo 889 e se devono permanere presso  l'istituto  o  reparto
almeno sessanta giorni dalla data delle elezioni. 
6. L'inizio di un nuovo corso non da' luogo a nuove elezioni  laddove
esiste  gia'  un  COBAR  allievi  rappresentativo   della   categoria
interessata. 
7. I Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata nonche'  i
Comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e  reparti  di
propria  competenza  devono  essere  istituiti  i  COBAR  allievi   e
dispongono per le elezioni da effettuarsi con le  procedure  previste
dalla sezione IV del presente capo, per quanto applicabili.