Art. 876 Consigli di base di rappresentanza (COBAR) per frequentatori di istituti di formazione 1. Presso istituti - accademie e scuole - e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo e' istituito, di norma, un COBAR speciale per frequentatori. 2. I COBAR frequentatori si intendono in aggiunta al COBAR cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati. 3. Il personale frequentatori da' luogo, con gli stessi criteri indicati per altri COBAR, a rappresentanze delle varie categorie presenti, con validita' limitata al livello di base e alla permanenza del suddetto personale presso gli istituti e reparti; il mandato ha la durata del corso e non puo' comunque superare il periodo di un anno. 4. I militari frequentatori di corsi della durata di almeno trenta giorni sono elettori nei COBAR allievi. 5. I militari frequentatori di corsi, della durata di almeno novanta giorni, sono eleggibili se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 889 e se devono permanere presso l'istituto o reparto almeno sessanta giorni dalla data delle elezioni. 6. L'inizio di un nuovo corso non da' luogo a nuove elezioni laddove esiste gia' un COBAR allievi rappresentativo della categoria interessata. 7. I Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata nonche' i Comandanti generali stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza devono essere istituiti i COBAR allievi e dispongono per le elezioni da effettuarsi con le procedure previste dalla sezione IV del presente capo, per quanto applicabili.