Art. 877 Consigli di base di rappresentanza (COBAR) speciali all'estero 1. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi NATO all'estero sono istituiti, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, COBAR speciali interforze. 2. Il personale interessato elegge, con gli stessi criteri indicati per gli altri COBAR, rappresentanze delle varie categorie presenti, con validita' limitata al livello di base. 3. Il personale dei COBAR speciali all'estero e' eleggibile se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 889 e se deve rimanere presso la stessa rappresentanza almeno sei mesi dalla data delle elezioni. 4. Il mandato dei delegati eletti ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non puo' comunque superare il periodo di due anni.