Art. 877 
 
   Consigli di base di rappresentanza (COBAR) speciali all'estero 
 
1. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei  comandi
NATO all'estero sono istituiti, con determinazione del Capo di  stato
maggiore della difesa, COBAR speciali interforze. 
2. Il personale interessato elegge, con gli stessi  criteri  indicati
per gli altri COBAR, rappresentanze delle varie  categorie  presenti,
con validita' limitata al livello di base. 
3. Il personale dei COBAR speciali all'estero  e'  eleggibile  se  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 889  e  se  deve  rimanere
presso la stessa rappresentanza almeno  sei  mesi  dalla  data  delle
elezioni. 
4. Il mandato dei delegati eletti ha la durata della permanenza degli
stessi presso la stessa rappresentanza e non puo'  comunque  superare
il periodo di due anni.