Art. 166. 
 
  Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle
fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle  di
altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo
scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani. 
  La disposizione di cui al primo comma non e' obbligatoria quando la
applicazione  delle  fustelle  sul  materiale   in   lavorazione   e'
effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non
pericolose.