Art. 636. 
     Iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica 
 
  1. Il Ministero degli affari  esteri,  per  attuare  le  iniziative
scolastiche  e  le  attivita'  di  assistenza   scolastica   previste
dall'articolo 625, comma 3, istituisce: 
    a) classi o  corsi  preparatori  aventi  lo  scopo  di  agevolare
l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole  dei
paesi di immigrazione; 
    b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per  i
congiunti  di  lavoratori  italiani  che  frequentino  nei  paesi  di
immigrazione le scuole locali  corrispondenti  alle  scuole  italiane
elementare e media; 
    c) corsi speciali annuali  per  la  preparazione  dei  lavoratori
italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneita' e di licenza di
scuola italiana elementare e media; 
    d) scuole materne e nidi di infanzia; 
    e)  corsi  di  scuola  popolare  per  lavoratori   italiani   non
finalizzati al rilascio di titoli di studio. 
  2. I lavoratori  italiani  ed  i  loro  congiunti  possono  fruire,
all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative  della  scuola,
per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione
vigente in Italia, anche per quanto riguarda  refezioni  scolastiche,
borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.