(Codice della navigazione-art. 1091)
                             Art. 1091. 
                            (Diserzione). 
 
  Il componente dell'equipaggio, che non si reca a bordo della nave o
dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se  dal  fatto  deriva
una notevole difficolta'  nel  servizio  della  navigazione,  con  la
reclusione fino a un anno. 
 
  Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio  pubblico  o
di pubblica necessita', la pena e' della  reclusione  da  uno  a  due
anni. 
 
  Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita'  delle
persone ovvero per la sicurezza della  nave,  dell'aeromobile  o  dei
relativi carichi, la pena e' della reclusione da uno a tre anni. 
 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il  fatto
e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.