Art. 1091.
(Diserzione).
Il componente dell'equipaggio, che non si reca a bordo della nave o
dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva
una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la
reclusione fino a un anno.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o
di pubblica necessita', la pena e' della reclusione da uno a due
anni.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle
persone ovvero per la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei
relativi carichi, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto
e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.