(Codice della navigazione-art. 1094)
                             Art. 1094. 
  (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). 
 
  Il componente dell'equipaggio, che  non  esegue  un  ordine  di  un
superiore  concernente  un   servizio   tecnico   della   nave,   del
galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la  reclusione  fino  a
tre mesi. 
 
  Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena  e'  della
reclusione da uno a sei mesi. 
 
  Se dal fatto deriva una notevole  difficolta'  nel  servizio  della
navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico  o  di
pubblica  necessita'  ovvero  un  pericolo  per   la   vita   o   per
l'incolumita' delle persone  o  per  la  sicurezza  della  nave,  del
galleggiante, dell'aeromobile o dei  relativi  carichi,  la  pena  e'
della reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  Se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante  o
dell'aeromobile o per soccorso  da  prestare  a  nave,  galleggiante,
aeromobile o persona in pericolo, la pena e' della reclusione da  uno
a quattro anni.