Art. 1094. (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). Il componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi. Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi. Se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita' ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.