(Codice della navigazione-art. 1095)
                             Art. 1095. 
          (Inosservanza di ordine da parte di passeggero). 
 
  Il passeggero, che non esegue un ordine  concernente  la  sicurezza
della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a  tre
mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.