(Codice della navigazione-art. 1097)
                             Art. 1097. 
(Abbandono  di  nave  o  di  aeromobile  in  pericolo  da  parte  del
                            comandante). 
 
  Il  comandante,  che,  in  caso  di  abbandono  della   nave,   del
galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo  da
bordo, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della
nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta  o  la  perdita
dell'aeromobile, la pena e' da  due  ad  otto  anni.  Se  la  nave  o
l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da  tre  a
dodici anni.