Art. 1097.
(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del
comandante).
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del
galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da
bordo, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della
nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita
dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o
l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a
dodici anni.