Art. 1098.
(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente
dell'equipaggio).
Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante
abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, e' punito con la
reclusione fino a un anno.
Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio
dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col
paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo.
Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della
nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita
dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o
l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a
dodici anni.