(Codice della navigazione-art. 1098)
                             Art. 1098. 
(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente
                          dell'equipaggio). 
 
  Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante
abbandona la nave o il galleggiante in pericolo,  e'  punito  con  la
reclusione fino a un anno. 
 
  Alla   stessa   pena   soggiace   il   componente   dell'equipaggio
dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si  lancia  col
paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo. 
 
  Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della
nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la  caduta  o  la  perdita
dell'aeromobile, la pena e' da  due  ad  otto  anni.  Se  la  nave  o
l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da  tre  a
dodici anni.