(CODICE CIVILE-art. 1057)
                             Art. 1057. 
 
                   (Passaggio di vie funicolari). 
 
  Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar  passare  sopra  il
suo fondo  le  gomene  di  vie  funicolari  aeree  a  uso  agrario  o
industriale e a tollerare sul fondo  le  opere,  i  meccanismi  e  le
occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita'  delle  leggi  in
materia.