Art. 706 
                       Alimentazione del ruolo 
 
  1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati  e
carabinieri e' disposto annualmente,  nel  limite  delle  prevedibili
vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di  cui
all'articolo 708. 
  2.  Sono  consentiti  arruolamenti   volontari   come   carabinieri
effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani  che  non  hanno
superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o
incorporati in altre armi o Forze  armate,  nonche'  nelle  Forze  di
polizia, anche a ordinamento civile.