Art. 878 
 
                             Generalita' 
 
1. Gli  organi  del  sistema  di  rappresentanza  sono  competenti  a
trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle  questioni  che
per la loro importanza e complessita' devono comunque essere trattati
dal COCER e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di
natura locale  che  possono  trovare  soluzione  attraverso  il  solo
rapporto fra le sezioni di Forza armata o Corpo  armato,  gli  organi
intermedi e gli organi di base della rappresentanza  e  le  autorita'
militari competenti. 
2. La natura specifica delle materie che rientrano  per  legge  nelle
competenze  degli  organi  di  rappresentanza  e'  richiamata   negli
articoli che seguono. Sono comunque escluse  le  materie  concernenti
l'ordinamento,   l'addestramento,   le   operazioni,    il    settore
logistico-operativo, il rapporto  gerarchico-funzionale  e  l'impiego
del personale.