Art. 880 
 
       Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza 
 
1. Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui  agli
articoli 878 e 879 hanno la funzione di  prospettare  alle  autorita'
gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai
seguenti campi di interesse: 
a) conservazione dei posti di lavoro durante  il  servizio  militare,
qualificazione professionale, inserimento  nell'attivita'  lavorativa
di coloro che cessano dal servizio militare; 
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte
in servizio e per cause di servizio; 
c) integrazione del personale militare femminile; 
d) attivita'  assistenziali,  culturali,  ricreative,  di  educazione
civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; 
e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; 
f) condizioni igienico-sanitarie; 
g) alloggi. 
2. Alle riunioni dei consigli di rappresentanza  partecipano  solo  i
militari eletti nei consigli stessi. 
3.  I  comandanti  corrispondenti,  su  richiesta  degli  organi   di
rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di  informazioni
utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui
al comma 1, possono autorizzare l'audizione  di  militari  dipendenti
ritenuti idonei.