Art. 880 Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza 1. Gli organi della rappresentanza oltre alle competenze di cui agli articoli 878 e 879 hanno la funzione di prospettare alle autorita' gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse: a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per cause di servizio; c) integrazione del personale militare femminile; d) attivita' assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; f) condizioni igienico-sanitarie; g) alloggi. 2. Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi. 3. I comandanti corrispondenti, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al comma 1, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei.