Art. 639. 
          Contingenti del personale da destinare all'estero 
 
  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro e con i Ministri  rispettivamente  competenti  in
rapporto alle categorie di personale da  destinare  all'estero,  sono
stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo  640,  comma
2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle
iniziative ed istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero  di  cui
all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni  scolastiche
ed universitarie estere,  tenendo  conto  delle  indicazioni  fornite
dalle autorita' diplomatiche e  consolari  anche  in  riferimento  ad
osservazioni e proposte di apposite commissioni  sindacali  istituite
presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto  dall'articolo
597. Nel medesimo decreto e' fissato altresi' il  limite  massimo  di
spesa. 
  2. I contingenti di cui  al  comma  1  sono  soggetti  a  revisione
annuale. 
  3. Il contingente  del  personale  di  ruolo  di  cui  al  presente
articolo, escluso quello da destinare  senza  oneri  a  carico  dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri,  e'  stabilito
entro il limite massimo di 1.400 unita'.