Art. 640. 
          Selezione e destinazione all'estero del personale 
 
  1. Il personale dipendente dalle  Amministrazioni  dello  Stato  da
assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero,  comprese
quelle di cui all'articolo 636 alle scuole europee e alle istituzioni
scolastiche ed universitarie estere, e' scelto esclusivamente tra  il
personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o
di prova nel ruolo di  appartenenza  e  che  abbia  conoscenza  delle
lingue straniere richieste per il paese a cui e' destinato. 
  2.  La  destinazione  alle  istituzioni  di  cui  al  comma  1  per
l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di  appartenenza,  fatto
salvo quanto previsto dal  comma  16  per  i  compiti  di  lettore  e
dall'articolo 673, comma 3, e' disposta, annualmente, nei limiti  dei
contingenti stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  639,  secondo  piani
triennali  che  sono  definiti,  in  relazione  alle  esigenze  delle
istituzioni medesime, dal Ministro degli affari  esteri  di  concerto
con i Ministri competenti in rapporto  alle  categorie  di  personale
richiesto,  sulla  base  degli  elementi  conoscitivi  forniti  dalle
competenti autorita'  consolari  e  diplomatiche.  I  predetti  piani
possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali
esigenze sopravvenute. 
  3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei
requisiti professionali e culturali con  riferimento  specifico  alla
preparazione  necessaria  per  l'espletamento  delle   funzioni   che
dovranno essere svolte all'estero. 
  4. L'accertamento di cui al comma 3 e' effettuato  mediante  esami,
integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali. 
  5. Gli esami comprendono una o piu' prove scritte ed un colloquio e
consistono nella trattazione  articolata  di  argomenti  culturali  e
professionali, con particolare riferimento alle funzioni da  svolgere
all'estero,  e  nell'accertamento  della  conoscenza   delle   lingue
straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione. 
  6. Gli esami sono indetti ogni triennio con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti
in rapporto alle categorie di personale richiesto. 
  7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di  cui  80
per le prove di esame e 20 per titoli professionali e culturali. 
  8. Superano le prove di esame gli aspiranti che  abbiano  riportato
una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al  colloquio
gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove  scritte  una
votazione non inferiore a quella minima determinata  dai  decreti  di
cui ai commi 14 e 15. 
  9. Terminate le prove di esame si da' luogo  alla  valutazione  dei
titoli nei riguardi dei  soli  aspiranti  che  hanno  superato  detti
esami. 
  10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della  somma
dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella  valutazione  dei
titoli. 
  11. Sono destinati all'estero gli aspiranti  che  si  collocano  in
posizione utile in relazione al numero dei posti per  il  quale  sono
stati indetti gli esami. 
  12. Le graduatorie  hanno  validita'  nei  tre  anni  indicati  nel
provvedimento  con  cui  gli  esami  sono  indetti.   Nei   casi   di
sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale a posti per  i
quali non sia possibile provvedere  mediante  ricorso  alle  predette
graduatorie  per  esaurimento  delle  stesse  o   per   mancanza   di
graduatorie specifiche, i relativi esami  sono  indetti  anche  prima
della scadenza triennale. 
  13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo
le  operazioni  di  trasferimento  del  personale  gia'  in  servizio
all'estero sono pubblicati negli  albi  del  Ministero  degli  affari
esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale
richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  14. Il Ministro degli  affari  esteri  determina,  con  decreto  da
emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole  categorie
di personale di  ruolo  dello  Stato  che  possono  essere  destinate
all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalita'
di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste
per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del
punteggio tra le  singole  prove,  con  la  fissazione  altresi'  dei
criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta  inoltre
le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione
per il personale destinato all'estero che dovranno  essere  orientati
particolarmente alla conoscenza della realta' culturale e sociale  in
cui il personale stesso e' chiamato ad operare. 
  15.  Per  il  personale  direttivo  e  docente  da  destinare  alle
istituzioni ed  iniziative  di  cui  all'articoli  625,  alle  scuole
europee e alle istituzioni scolastiche  ed  universitarie  estere,  i
programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio
tra le singole prove e la fissazione dei criteri di  valutazione  dei
titoli,  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione da emanarsi di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri. 
  16.  Come  docenti  o  lettori  presso  universita'  e  istituzioni
scolastiche straniere all'estero sono destinati docenti  universitari
e docenti  delle  scuole  secondarie.  Alle  istituzioni  scolastiche
straniere all'estero puo' essere assegnato  anche  personale  docente
della scuola elementare.