Art. 641. Composizione delle commissioni giudicatrici 1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15 dell'articolo 640, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio. 2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche. Dette commissioni possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell' espletamento delle funzioni all'estero. 3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni. 4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.