Art. 641. 
             Composizione delle commissioni giudicatrici 
 
  1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui  al  comma
15 dell'articolo 640, le commissioni giudicatrici  degli  esami  sono
presiedute da un docente universitario di ruolo  o  da  un  ispettore
tecnico o, tranne che  trattasi  di  destinare  all'estero  personale
ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio. 
  2. Esse sono costituite da altri quattro  membri,  di  cui  due  in
rappresentanza del Ministero degli affari  esteri,  uno  appartenente
alla categoria di personale cui le prove di esame  sono  riservate  e
che abbia preferibilmente esperienza di servizio  all'estero,  ed  un
esperto per materie  specifiche.  Dette  commissioni  possono  essere
integrate  con  eventuali  membri  aggregati  per  l'accertamento  di
specifici  requisiti  professionali  e  linguistici,  ai  fini  dell'
espletamento delle funzioni all'estero. 
  3. In relazione al numero degli aspiranti  le  commissioni  possono
essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto
dei criteri di composizione delle commissioni. 
  4. I componenti delle commissioni  che  appartengono  al  personale
docente universitario o al personale ispettivo-tecnico,  direttivo  o
docente della scuola materna,  elementare,  secondaria  ed  artistica
sono designati,  rispettivamente,  dal  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica
istruzione a seguito  di  sorteggio  tra  i  nominativi  compresi  in
appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o  dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
  5. Le Commissioni sono nominate  con  decreto  del  Ministro  degli
affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a  seconda  del
personale cui si riferisce la destinazione all'estero.