Art. 642. 
         Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo 
 
  1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono  assegnati
alla sede di servizio con decreto del Ministro  degli  affari  esteri
previo nulla osta del  Ministero  della  pubblica  istruzione  o  del
Ministero da cui dipendono. 
  2. Il predetto personale e' collocato fuori ruolo  per  il  periodo
durante  il  quale  esercita  le  funzioni  con  provvedimento  dell'
amministrazione di appartenenza di concerto con  il  Ministero  degli
affari esteri e con quello del tesoro. 
  3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico,  direttivo
e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione
ha facolta' di provvedere di  anno  in  anno  con  l'assegnazione  di
personale di ruolo. 
  4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e  di  scuola
materna e' disposto con decreto del Ministro degli affari esteri,  di
concerto con il Ministro del tesoro,  previa  emanazione  di  analogo
provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.