Art. 645. 
                        Rapporti informativi 
 
  1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 11  luglio  1980,  n.  312,  i  rapporti
informativi ed  i  giudizi  complessivi  annuali,  la  redazione  dei
rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione
diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria. 
 
          Nota all'art. 645:
             - Si riporta l'art. 17 della legge 11  luglio  1980,  n.
          312:
             "Art.  17  (Abolizione dei rapporti informativi). - Sono
          aboliti i rapporti informativi  ed  i  giudizi  complessivi
          annuali.
             Restano  salve  le  relazioni  previste,  al termine del
          periodo di prova,  per  la  conferma  in  ruolo  nonche'  i
          rapporti   informativi  e  i  giudizi  complessivi  annuali
          relativi al personale che ha titolo per  accedere  a  posti
          dirigenziali  per  quanto  richiesto  dall'art. 22, settimo
          comma,  lettera  a),  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  30  giugno  1972,  n. 748, avendo riguardo alle
          posizioni del nuovo ordinamento che  saranno  indicate  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".