Art. 647. 
                Assegnazione alle sedi metropolitane 
  1. All'atto della restituzione ai ruoli di  provenienza  i  docenti
universitari riacquistano la cattedra nella  Universita'  alla  quale
appartengono. Gli ispettori tecnici, direttori didattici e i  docenti
riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro
destinazione all'estero, se  il  loro  servizio  all'estero  non  sia
durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito. 
  2. I capi di istituto, qualunque  sia  stata  la  durata  del  loro
servizio all'estero, e gli altri appartenenti al personale di  ruolo,
nel caso che il loro servizio sia durato oltre  tre  anni,  hanno  la
facolta' di richiedere di essere destinati con diritto di  priorita',
qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola  o,  in  subordine,  nella
sede scolastica  nella  quale  erano  titolari  all'atto  della  loro
destinazione   all'estero,   ovvero   ad   una   sede,    a    scelta
dell'amministrazione scolastica, fra  tre  da  essi  indicate,  nelle
quali vi sia vacanza. Tale facolta' per i capi di istituto  o  per  i
docenti di scuole secondarie e' limitata alle sedi in  cui  vi  siano
gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza.