Art. 647. Assegnazione alle sedi metropolitane 1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari riacquistano la cattedra nella Universita' alla quale appartengono. Gli ispettori tecnici, direttori didattici e i docenti riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito. 2. I capi di istituto, qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, e gli altri appartenenti al personale di ruolo, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facolta' di richiedere di essere destinati con diritto di priorita', qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad una sede, a scelta dell'amministrazione scolastica, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facolta' per i capi di istituto o per i docenti di scuole secondarie e' limitata alle sedi in cui vi siano gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza.