Art. 648. 
             Divieto di assunzione di personale precario 
 
  1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero e' fatto divieto
di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato. 
  2. Le eventuali assunzioni di personale  effettuate  in  violazione
del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di
effetti, ferma restando la responsabilita'  dei  funzionari  e  degli
organi delle istituzioni che le abbiano disposte.