Art. 649. 
           Sostituzione di docenti temporaneamente assenti 
 
  1. I docenti temporaneamente assenti per non  piu'  di  sei  giorni
nelle   scuole   italiane   all'estero   sono   sostituiti   mediante
ripartizione delle relative ore di  insegnamento  fra  i  docenti  di
ruolo gia'  in  servizio.  Le  ore,  cosi'  ripartite,  eventualmente
eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento  previsto
dall'articolo  491  sono  retribuite  come  ore  soprannumerarie   in
conformita' alle  disposizioni  vigenti  in  materia  nel  territorio
nazionale. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, di norma,  anche
alla  sostituzione  dei   docenti   temporaneamente   assenti   nelle
istituzioni di cui all'articolo 636.