Art. 649. Sostituzione di docenti temporaneamente assenti 1. I docenti temporaneamente assenti per non piu' di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti di ruolo gia' in servizio. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in conformita' alle disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui all'articolo 636.