Art. 650. 
Insegnamento  di  materie  obbligatorie  che  comportano  un   orario
             settimanale inferiore a quello di cattedra 
 
  1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni
ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non
vengono a costituire cattedra o posto-orario  sono  ripartite  fra  i
docenti di ruolo gia'  in  servizio  con  abilitazione  specifica  od
affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649. 
  2.  Le  ore,  cosi'  ripartite,  eventualmente  eccedenti  l'orario
settimanale obbligatorio  di  insegnamento  sono  retribuite  con  le
modalita' di cui allo stesso articolo 649.