Art. 650. Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra 1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo gia' in servizio con abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649. 2. Le ore, cosi' ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalita' di cui allo stesso articolo 649.