Art. 651. 
                      Supplenze di insegnamento 
  1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649
e 650 i presidi ed i direttori didattici possono conferire  supplenze
temporanee  di  insegnamento  sulla  base  di  apposite   graduatorie
compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle
competenti autorita' consolari, a personale in possesso di un  titolo
di studio idoneo ad impartire l'insegnamento e, possibilmente,  della
cittadinanza italiana. 
  2. La retribuzione dei supplenti e' determinata, in relazione  alle
ore di servizio  effettivamente  prestate,  sulla  base  dei  criteri
fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,
n. 18, e successive integrazioni  e  modificazioni,  con  riferimento
alla tabella prevista dall'articolo 658. 
  3. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti  nel  caso  di
posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a
sei, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636. 
 
           Note all'art. 651:
             -  Il  D.P.R.  5  gennaio 1967, n. 18 reca: "Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri".