Art. 651. Supplenze di insegnamento 1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650 i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorita' consolari, a personale in possesso di un titolo di studio idoneo ad impartire l'insegnamento e, possibilmente, della cittadinanza italiana. 2. La retribuzione dei supplenti e' determinata, in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658. 3. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.
Note all'art. 651: - Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".