(Codice della navigazione-art. 1100)
                             Art. 1100. 
           (Resistenza o violenza contro nave da guerra). 
 
  Il comandante o  l'ufficiale  della  nave,  che  commette  atti  di
resistenza o di violenza contro una  nave  da  guerra  nazionale,  e'
punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
 
  La pena per coloro che sono concorsi nel reato  e'  ridotta  da  un
terzo alla meta'.