Art. 1101.
(Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso).
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile,
nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine
di commettere contrabbando o altro delitto, e' punito, se il reato
non e' commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.