(Codice della navigazione-art. 1101)
                             Art. 1101. 
     (Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso). 
 
  Il comandante  della  nave,  del  galleggiante  o  dell'aeromobile,
nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine
di commettere contrabbando o altro delitto, e' punito,  se  il  reato
non e' commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.