Art. 1102.
(Navigazione in zone vietate).
Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, e'
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire
cinquemila:
1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o
stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione
stabiliti nell'articolo 83;
2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola
il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.