(CODICE CIVILE-art. 1059)
                             Art. 1059. 
 
           (Servitu' concessa da uno dei comproprietari). 
 
  La servitu' concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso
non e' costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi  concessa
unitamente o separatamente. 
 
  La  concessione,  pero',   fatta   da   uno   dei   comproprietari,
indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o
aventi causa  a  non  porre  impedimento  all'esercizio  del  diritto
concesso.