Art. 882 Facolta' e limiti del mandato 1. I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte. 2. Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale «per motivi di servizio». 3. L'esercizio del mandato e' limitato alle attivita' previste dal regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare. 4. I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti e avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili. 5. Ai singoli delegati nella loro qualita' di componenti dell'organo di rappresentanza, e' vietato: a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'articolo 1478 del codice; b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attivita' di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza; c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del titolo IX del capo III del codice e dal regolamento; d) svolgere attivita' che, ai sensi del libro IV del titolo IX del capo III del codice e del regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza; e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attivita' di rappresentanza; f) assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneita' delle Forze armate alle competizioni politiche. 6. Ai delegati deve comunque essere garantita liberta' di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nel libro IV del titolo IX del capo III del codice e nel regolamento e' considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.