Art. 882 
 
                    Facolta' e limiti del mandato 
 
1. I militari eletti quali delegati  rappresentano  le  categorie  di
appartenenza nei consigli dei quali fanno parte. 
2. Tutte le  operazioni  inerenti  le  rappresentanze  militari  sono
svolte dal personale «per motivi di servizio». 
3. L'esercizio del mandato e' limitato alle  attivita'  previste  dal
regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti
dal proprio stato militare. 
4. I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi  in
condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti  e
avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le
esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili. 
5. Ai singoli delegati nella loro qualita' di componenti  dell'organo
di rappresentanza, e' vietato: 
a) formulare pareri e proposte o avanzare  richieste  e  istanze  che
esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'articolo
1478 del codice; 
b) rilasciare comunicati e dichiarazioni  o  aderire  ad  adunanze  o
svolgere attivita' di rappresentanza al  di  fuori  degli  organi  di
appartenenza; 
c) avere rapporti di qualsiasi genere  con  organismi  estranei  alle
Forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del  titolo  IX  del
capo III del codice e dal regolamento; 
d) svolgere attivita' che, ai sensi del libro IV del  titolo  IX  del
capo III del codice e del regolamento, sono devolute alle  competenze
collegiali del consiglio di appartenenza; 
e) promuovere e raccogliere  sottoscrizioni  ai  fini  dell'esercizio
delle attivita' di rappresentanza; 
f) assumere iniziative che possono infirmare  l'assoluta  estraneita'
delle Forze armate alle competizioni politiche. 
6. Ai delegati deve comunque essere garantita  liberta'  di  opinione
nell'espletamento dei compiti connessi  con  lo  specifico  incarico,
fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nel libro  IV
del  titolo  IX  del  capo  III  del  codice  e  nel  regolamento  e'
considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.