Art. 883 Durata del mandato 1. Il mandato e' conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 888 e 891; esso ha la seguente durata: a) per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): quattro anni; b) per i militari della categoria C (volontari): quattro anni; c) per i militari delle categorie D ed E: sei mesi; d) per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato e' fissata rispettivamente negli articoli 876 e 877. 2. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unita' di base, per una delle seguenti cause: a) cessazione dal servizio; b) passaggio ad altra categoria; c) trasferimento; d) perdita di uno o piu' requisiti per l'eleggibilita' previsti all'articolo 889, comma 5, lettere a), b), e) e f); e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare. 3. La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia. 4. Il militare eletto quale rappresentante puo' dimettersi volontariamente da uno o piu' consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti. 5. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza, prevalgono le motivate necessita' d'impiego dell'Amministrazione militare purche' il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite ai commi 8 e 9. 6. I delegati presso il COCER se trasferiti a unita' ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso. 7. I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati a un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale e' costituito il COIR di cui sono membri. 8. A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti. 9. Se cio' non e' possibile si procede a elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente negli articoli 933 e 934. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non sono rappresentate da almeno un delegato.