Art. 883 
 
                         Durata del mandato 
 
1. Il mandato e' conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi
degli articoli 888 e 891; esso ha la seguente durata: 
a) per i militari delle categorie A (ufficiali) e B  (sottufficiali):
quattro anni; 
b) per i militari della categoria C (volontari): quattro anni; 
c) per i militari delle categorie D ed E: sei mesi; 
d) per i militari dei  COBAR  allievi  e  all'estero  la  durata  del
mandato e' fissata rispettivamente negli articoli 876 e 877. 
2. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente  dal
mandato, con determinazione del comandante dell'unita' di  base,  per
una delle seguenti cause: 
a) cessazione dal servizio; 
b) passaggio ad altra categoria; 
c) trasferimento; 
d) perdita di uno  o  piu'  requisiti  per  l'eleggibilita'  previsti
all'articolo 889, comma 5, lettere a), b), e) e f); 
e) aver riportato durante il  mandato  due  consegne  di  rigore  per
violazione delle norme sulla rappresentanza militare. 
3. La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente,  per  un
periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato  dei
delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia. 
4.  Il  militare  eletto   quale   rappresentante   puo'   dimettersi
volontariamente da uno o piu'  consigli.  In  tal  caso  rassegna  le
dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite  il
presidente,  al  comandante  del   corrispondente   livello   per   i
correlativi adempimenti. 
5. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione  di
altre leggi vigenti, se pregiudicano l'esercizio del mandato,  devono
essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui  il  militare,
di  cui  si  chiede  il  trasferimento,  appartiene.   In   caso   di
discordanza,   prevalgono   le    motivate    necessita'    d'impiego
dell'Amministrazione militare purche' il delegato da trasferire possa
essere sostituito nell'organo  di  rappresentanza  secondo  le  norme
stabilite ai commi 8 e 9. 
6. I delegati  presso  il  COCER  se  trasferiti  a  unita'  ed  enti
nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far  parte
del consiglio stesso. 
7. I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano  a  far  parte
dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati a un  reparto  o
ente collegato ai fini della  rappresentanza  al  comando  presso  il
quale e' costituito il COIR di cui sono membri. 
8. A coloro  che  cessano  anticipatamente  dal  mandato  subentrano,
presso ciascun consiglio, per il  periodo  residuo,  i  militari  che
nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella  graduatoria
relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti. 
9. Se cio' non e' possibile si procede a elezioni  straordinarie  per
le sole categorie interessate e per il periodo residuo  del  mandato.
Le elezioni straordinarie  per  la  sostituzione  di  delegati  delle
sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo  ogni  qualvolta
si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti  consigli
rispettivamente negli articoli 933 e 934. Le  elezioni  straordinarie
per la sostituzione dei delegati dei COBAR hanno  luogo  solo  se  le
categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato  non  sono
rappresentate da almeno un delegato.