Art. 884 Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni 1. Il delegato piu' elevato in grado o piu' anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente. 2. In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato piu' elevato in grado o, a parita' di grado, piu' anziano presente alle riunioni. 3. Nel COCER le riunioni sono presiedute: a) quelle di categoria, dal piu' elevato in grado o piu' anziano della rispettiva categoria; b) quelle di sezione di Forza armata o Corpo armato, dal piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, dal piu' anziano. 4. Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli in base a quanto disposto dalla sezione VIII del presente capo. 5. Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorita' gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato, secondo quanto stabilito dall'articolo 883, comma 2, lettera e). 6. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.