Art. 884 
 
          Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni 
 
1. Il delegato piu' elevato in grado o piu' anziano di ciascun organo
di rappresentanza assume l'incarico di presidente. 
2. In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del  presidente,
le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario  che
si identifica nel delegato piu' elevato in  grado  o,  a  parita'  di
grado, piu' anziano presente alle riunioni. 
3. Nel COCER le riunioni sono presiedute: 
a) quelle di categoria, dal piu' elevato  in  grado  o  piu'  anziano
della rispettiva categoria; 
b) quelle di sezione di Forza armata o Corpo armato, dal piu' elevato
in grado, o, a parita' di grado, dal piu' anziano. 
4.  Il  presidente,  nell'ambito  delle  sue  competenze,  dirige  le
riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri  conferitigli
in base a quanto disposto dalla sezione VIII del presente capo. 
5. Il presidente ha  il  dovere  di  mantenere  l'ordine  durante  le
riunioni e deve informare le autorita' gerarchiche  competenti  delle
infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche  al  fine  della
loro cessazione dal mandato, secondo quanto  stabilito  dall'articolo
883, comma 2, lettera e). 
6. Tutti i membri degli organi della rappresentanza  hanno  l'obbligo
di osservare le disposizioni impartite dal  presidente  ai  fini  del
regolare funzionamento degli organi stessi.