Art. 654. 
       Personale non docente da assumere per speciali esigenze 
 
  1.    Per    speciali    esigenze    connesse     a     difficolta'
linguistico-ambientali in particolari aree  geografiche,  determinate
con decreto del Ministro  degli  affari  esteri  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione,  e  in  mancanza  di
specifiche  graduatorie,  le  scuole   statali   all'estero   possono
assumere, previa autorizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,
impiegati locali a  contratto  aventi  una  conoscenza  della  lingua
italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare  per  mansioni
di concetto,  esecutive  ed  ausiliarie.  Dette  assunzioni  dovranno
essere disposte nel limite di  un  contingente,  da  determinare  col
suindicato decreto  interministeriale,  nell'ambito  del  quale  sono
fissate le aliquote  di  personale  da  adibire,  rispettivamente,  a
mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. 
  2. Il personale non docente comunque assunto e in  servizio  al  10
settembre 1980 con  mansioni  ausiliarie,  esecutive  e  di  concetto
presso le istituzioni statali scolastiche  italiane  all'estero  puo'
essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al  quale  e'
stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi  5  e  6
dell'articolo 673. 
  3. Al  personale  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  corrisposta  una
retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui  all'articolo
157 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, e successive integrazioni e modificazioni, con  riferimento  alla
tabella di cui all'articolo 658. 
  4. Al personale assunto sul posto e addetto  alle  scuole  italiane
con funzioni di medico scolastico  e  vicedirettore  di  nazionalita'
straniera e' corrisposta  una  retribuzione  complessiva  mensile  in
valuta locale  da  determinarsi  col  provvedimento  ministeriale  di
assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura
non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe  prestazioni
nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi
con decreto del Ministro per gli affari esteri, di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro. 
 
          Nota all'art. 654:
             Per  il  testo  dell'art.  157 del D.P.R. n. 18/1967, si
          veda la nota precedente.