Art. 656. Norme applicabili al personale A.T.A. 1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si estendono le norme dettate, nel presente titolo, per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee. 2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Nota all'art. 656: - Si riporta l'art. 143 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 43 (Congedi e aspettative al personale all'estero). - La durata del congedo ordinario del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo; l'aumento e' di un quinto per i funzionari che investono i gradi di consigliere di legazione e superiori, o equiparati. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144, il periodo di congedo ordianrio annuale stabilito secondo il disposto del primo comma, e' rispettivamente aumentato della meta' e di due terzi. Il congedo ordinario e' irrinunciabile e puo' essere fruito anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio. La durata del congedo straordinario e' aumentata fino a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno. Il congedo ordinario e quello straordinario concesso per motivi diversi da quelli di salute possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero. I periodi di congedo ordinario comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di sei mesi. Il personale in servizio all'estero collocato in aspettativa cessa di appartenere ad ogni effetto all'organico dell'ufficio".