Art. 885 
 
    Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni 
 
1. I militari delle categorie A, B, C, D ed E di ciascuna  unita'  di
base individuata ai sensi dell'articolo  875,  eleggono  -  con  voto
diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi
articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR. 
2. I rappresentanti nei COBAR  delle  categorie  A,  B,  C,  D  ed  E
eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e
con le  modalita'  di  cui  ai  successivi  articoli,  i  membri  dei
corrispondenti COIR. 
3. I rappresentanti nei COIR delle categorie A, B, C, D ed E eleggono
nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e  con  le
modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei  corrispondenti
COCER. 
4. Prima della scadenza del mandato, il  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  indice  le
elezioni da effettuare per il successivo mandato: 
a) stabilendo un arco di tempo, di  almeno  dieci  giorni,  entro  il
quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR; 
b) fissando le date per le elezioni dei COIR  e  del  COCER,  con  il
criterio che tali elezioni devono essere intervallate  dai  dieci  ai
quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore. 
5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette: 
a) dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la
sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER; 
b) dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei
COIR; 
c) dai comandanti  delle  unita'  di  base,  in  coincidenza  con  le
elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie
D ed E, per la sostituzione dei delegati dei COBAR.