Art. 885 Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni 1. I militari delle categorie A, B, C, D ed E di ciascuna unita' di base individuata ai sensi dell'articolo 875, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR. 2. I rappresentanti nei COBAR delle categorie A, B, C, D ed E eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR. 3. I rappresentanti nei COIR delle categorie A, B, C, D ed E eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER. 4. Prima della scadenza del mandato, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo mandato: a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR; b) fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore. 5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette: a) dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER; b) dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR; c) dai comandanti delle unita' di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie D ed E, per la sostituzione dei delegati dei COBAR.