Art. 886 Posti di votazione 1. Per ogni elezione il comandante (o responsabile dell'ente, indicato sempre con la dizione «comandante»), al cui livello e' collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entita' e alla dislocazione dell'unita' o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei «posti di votazione», da organizzare all'interno di infrastrutture militari, dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi dei comandi interessati. 2. Se previsti piu' posti di votazione il comandante stabilisce quello che deve assumere funzioni di «posto n. 1». 3. Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto. 4. Gli scrutatori: a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore; b) sono sorteggiati, a eccezione del presidente che e' designato dal comandante, fra gli elettori di ciascun posto di votazione, con esclusione degli analfabeti; c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti sono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria. 5. Il comandante provvede a far consegnare, in tempo utile, al presidente: a) l'elenco degli elettori; b) tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione; c) una copia delle disposizioni sulla rappresentanza militare contenute nel regolamento; d) le urne elettorali e un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonche' di matite. 6. Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.