Art. 886 
 
                         Posti di votazione 
 
1.  Per  ogni  elezione  il  comandante  (o  responsabile  dell'ente,
indicato sempre con la  dizione  «comandante»),  al  cui  livello  e'
collocato il consiglio da eleggere,  stabilisce,  in  relazione  alla
entita' e alla dislocazione dell'unita' o ente interessato, il numero
e l'ubicazione dei «posti di votazione», da  organizzare  all'interno
di  infrastrutture  militari,  dandone  comunicazione,  con   congruo
anticipo, negli albi dei comandi interessati. 
2. Se previsti piu'  posti  di  votazione  il  comandante  stabilisce
quello che deve assumere funzioni di «posto n. 1». 
3. Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire,
con appositi accorgimenti, la segretezza del voto. 
4. Gli scrutatori: 
a) devono essere nel numero minimo di  tre  compreso  il  presidente,
fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore; 
b) sono sorteggiati, a eccezione del presidente che e' designato  dal
comandante, fra gli elettori  di  ciascun  posto  di  votazione,  con
esclusione degli analfabeti; 
c) si riuniscono, nei locali assegnati per  le  elezioni,  all'orario
fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali  assenti
sono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della  stessa
categoria. 
5. Il comandante provvede  a  far  consegnare,  in  tempo  utile,  al
presidente: 
a) l'elenco degli elettori; 
b) tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di
votazione; 
c)  una  copia  delle  disposizioni  sulla  rappresentanza   militare
contenute nel regolamento; 
d) le urne elettorali e un congruo numero  di  schede  elettorali  di
colore diverso a seconda delle varie categorie di  militari  chiamati
alle elezioni, nonche' di matite. 
6. Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria  firma  le
schede e dichiara aperta la votazione.