Art. 887 
 
   Modalita' di carattere generale per la votazione e lo scrutinio 
 
1. Il militare ha  il  dovere  di  partecipare  alle  elezioni  della
rappresentanza. 
2. L'elettore: 
a) vota soltanto nel posto in cui e'  iscritto,  fermo  restando  che
deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori; 
b) riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto,  di  un
documento di identita', una scheda autenticata; 
c) si reca da solo nel  luogo  opportunamente  predisposto  e  scrive
sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine  dell'elenco  degli
eleggibili,  e,   eventualmente,   anche   il   nome   e   il   grado
dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria; 
d) piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita
nell'urna  mentre  uno  scrutatore   attesta   l'avvenuta   votazione
firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco. 
3. I posti di votazione sono forniti di tante  urne  quante  sono  le
categorie dei delegati da eleggere e le  schede  elettorali  sono  di
colore diverso per ciascuna categoria di elettori. 
4.  Il  posto  di  votazione  e'  aperto  fino  a  esaurimento  delle
operazioni  di  voto;  comunque  il  comandante  determina  l'ora  di
chiusura,  assicurando  un  minimo  di  otto  ore   continuative   di
votazione. 
5. Al termine delle operazioni di  voto,  il  presidente  accerta  il
numero di coloro che hanno votato e inizia subito  le  operazioni  di
scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni. 
6. Per lo spoglio, il presidente estrae le  schede  una  alla  volta,
verifica la validita' del voto e ne da' lettura ad alta  voce  mentre
almeno due scrutatori  annotano  il  numero  dei  voti  riportati  da
ciascun eleggibile. 
7. Le schede  sono  nulle  se  sprovviste  di  autentica,  oppure  se
presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa. 
8. Le preferenze indicate  in  eccedenza  al  numero  stabilito  sono
considerate nulle. 
9. Sono anche  nulle  nella  parte  in  cui  eventualmente  indichino
nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.