Art. 888 
 
Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni  di
voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti 
 
1. Il presidente di ciascun posto  di  votazione,  al  termine  delle
operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, come da
modello riportato all'articolo 936. 
2. Se sono previsti piu' posti di votazione, i rispettivi  presidenti
consegnano: 
a) al presidente del «posto n. 1» una copia del verbale; 
b) al comandante, un plico contenente l'altra  copia  del  verbale  e
tutto il carteggio impiegato, comprese le schede non utilizzate. 
3. Il presidente del «posto n. 1», in presenza degli  scrutatori  del
posto medesimo, quando e' in possesso di tutti gli elementi: 
a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti; 
b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria,  dando
la precedenza al piu' elevato in grado o al piu' anziano in  caso  di
parita' dei voti raccolti; 
c)  redige  un  verbale  riepilogativo,  come  da  modello  riportato
all'articolo 936, con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto
al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere,
la parola: ELETTO. 
4. Il verbale, con tutto il carteggio  relativo,  e'  consegnato  dal
presidente del posto n. 1 al comandante. 
5. Questi, in presenza del detto  presidente,  dei  presidenti  degli
altri posti e  degli  scrutatori,  in  numero  di  almeno  la  meta',
dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti  e  ne
redige verbale, sottoscritto da  lui  e  da  tutti  i  presenti,  che
trasmette immediatamente al comando presso cui  devono  svolgersi  le
elezioni di grado superiore. 
6. Della proclamazione degli  eletti  e'  data  adeguata  pubblicita'
mediante affissione di un avviso negli albi delle unita' di base.