Art. 888 Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti 1. Il presidente di ciascun posto di votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, come da modello riportato all'articolo 936. 2. Se sono previsti piu' posti di votazione, i rispettivi presidenti consegnano: a) al presidente del «posto n. 1» una copia del verbale; b) al comandante, un plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato, comprese le schede non utilizzate. 3. Il presidente del «posto n. 1», in presenza degli scrutatori del posto medesimo, quando e' in possesso di tutti gli elementi: a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti; b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al piu' elevato in grado o al piu' anziano in caso di parita' dei voti raccolti; c) redige un verbale riepilogativo, come da modello riportato all'articolo 936, con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola: ELETTO. 4. Il verbale, con tutto il carteggio relativo, e' consegnato dal presidente del posto n. 1 al comandante. 5. Questi, in presenza del detto presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di almeno la meta', dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presenti, che trasmette immediatamente al comando presso cui devono svolgersi le elezioni di grado superiore. 6. Della proclamazione degli eletti e' data adeguata pubblicita' mediante affissione di un avviso negli albi delle unita' di base.