Art. 889 
 
Norme  particolari  per  l'elezione   dei   consigli   di   base   di
                           rappresentanza 
 
1. Ai sensi  dell'articolo  885,  comma  1,  sono  elettori  tutti  i
militari  in  forza  presso  l'unita'  di   base,   compresi   quelli
eventualmente distaccati per servizi  collettivi  in  altre  sedi.  I
militari che prestino isolatamente servizio presso  altra  unita'  di
base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unita' di  base
di appartenenza. 
2. I militari in  cura  o  in  osservazione  presso  organi  sanitari
militari che non fanno parte dell'unita' di base  in  cui  confluisce
l'ente o  il  reparto  di  appartenenza  dei  militari  stessi,  sono
elettori presso l'unita' di base dell'organo sanitario ed  eleggibili
in quella di appartenenza. 
3. Nel caso di elezioni preliminari, ciascun  elettore  scrive  sulla
scheda  il  cognome  ovvero  il  numero  d'ordine  dell'elenco  degli
eleggibili e, eventualmente, anche il nome e  il  grado  di  un  solo
candidato della propria unita' elementare. 
4. Nel caso di elezioni definitive,  ciascun  elettore  scrive  sulla
scheda  il  cognome  ovvero  il  numero  d'ordine  dell'elenco  degli
eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un numero di
eleggibili non superiore ai due  terzi  del  numero  di  delegati  da
eleggere per la propria categoria. 
5. Sono eleggibili i militari, specificati ai commi 1 e 2, purche' in
possesso dei seguenti requisiti: 
a) non essere il comandante dell'unita' di base; 
b) non aver riportato condanne per delitti  non  colposi  o  sanzioni
disciplinari di Stato; 
c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva; 
d) non aver riportato una o piu' punizioni di consegna di rigore  per
inosservanza del libro IV del titolo IX  del  capo  III  del  codice,
negli  ultimi  quattro  anni   di   servizio   nella   categoria   di
appartenenza, salva l'ipotesi dell'articolo 1368 del codice; 
e) non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere; 
f)  non  trovarsi  in  stato  di  sospensione   dall'impiego   o   di
aspettativa. 
6. Il comandante pubblica sugli albi, il decimo giorno che precede le
votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico  degli
eleggibili di ciascuna delle categorie  interessate,  precisando  per
ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si
possono esprimere calcolate in non piu' di due terzi del  numero  dei
delegati da eleggere. 
7. Il comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno  che  precede
le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori
di ciascuna delle categorie interessate. 
8. Le  schede  di  votazione  del  personale  che,  alla  data  delle
elezioni, e' distaccato in altre sedi per  servizi  collettivi,  sono
inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere. 
9. Nel caso un militare eletto risultasse non  eleggibile  a  seguito
degli accertamenti di ufficio presso il  casellario  giudiziario,  lo
stesso  e'  dichiarato  decaduto  dall'organo  o  dagli   organi   di
rappresentanza con determinazione del comandante corrispondente ed e'
sostituito secondo quanto stabilito all'articolo 883.