Art. 889 Norme particolari per l'elezione dei consigli di base di rappresentanza 1. Ai sensi dell'articolo 885, comma 1, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unita' di base, compresi quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unita' di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unita' di base di appartenenza. 2. I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte dell'unita' di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei militari stessi, sono elettori presso l'unita' di base dell'organo sanitario ed eleggibili in quella di appartenenza. 3. Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un solo candidato della propria unita' elementare. 4. Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili e, eventualmente, anche il nome e il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria. 5. Sono eleggibili i militari, specificati ai commi 1 e 2, purche' in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere il comandante dell'unita' di base; b) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato; c) dover svolgere almeno sei mesi di servizio, se militari di leva; d) non aver riportato una o piu' punizioni di consegna di rigore per inosservanza del libro IV del titolo IX del capo III del codice, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi dell'articolo 1368 del codice; e) non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere; f) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa. 6. Il comandante pubblica sugli albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non piu' di due terzi del numero dei delegati da eleggere. 7. Il comandante pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate. 8. Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, e' distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere. 9. Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso e' dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione del comandante corrispondente ed e' sostituito secondo quanto stabilito all'articolo 883.