Art. 890 
 
Norme  particolari  per  l'elezione   dei   consigli   intermedi   di
                           rappresentanza 
 
1. Sono elettori i militari di cui all'articolo 885, comma 2. 
2. Ciascun elettore non puo'  scrivere  sulla  scheda  un  numero  di
eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da  eleggere
per la propria categoria. 
3. Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun COIR, tutti i  delegati
eletti nei corrispondenti COBAR. 
4. Il comandante dell'ente cui e' collegato il COIR da eleggere: 
a) stabilisce il numero e la dislocazione  dei  posti  di  votazione,
indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi  dei  militari  elettori
distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere  consegnata
ai  presidenti  dei  posti  di  votazione  corrispondenti   e   fatta
pubblicare sugli albi delle unita' di base di appartenenza; 
b) pubblica sui predetti  albi,  il  decimo  giorno  che  precede  le
votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli  eleggibili
di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da
eleggere e le preferenze che si possono esprimere  calcolate  in  non
piu' di due terzi del numero dei delegati da eleggere; 
c)  fa  pervenire  le  schede  ai  rispettivi  posti   di   votazione
affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo  consegna
al presidente del posto  di  votazione  e  ne  ritira  ricevuta,  con
l'attestazione dell'integrita' del plico.