Art. 890 Norme particolari per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza 1. Sono elettori i militari di cui all'articolo 885, comma 2. 2. Ciascun elettore non puo' scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria. 3. Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun COIR, tutti i delegati eletti nei corrispondenti COBAR. 4. Il comandante dell'ente cui e' collegato il COIR da eleggere: a) stabilisce il numero e la dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unita' di base di appartenenza; b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non piu' di due terzi del numero dei delegati da eleggere; c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrita' del plico.