Art. 891 
 
Norme  particolari  per  l'elezione   del   consiglio   centrale   di
                           rappresentanza 
 
1. Le elezioni dei membri del COCER sono effettuate separatamente per
ciascuna sezione di Forza armata o Corpo armato. 
2. Sono elettori i militari di cui all'articolo 885, comma 3. Ciascun
militare elettore  non  puo'  scrivere  sulla  scheda  un  numero  di
eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da  eleggere
per la propria categoria. 
3. Sono eleggibili, per ogni sezione di Forza armata o Corpo  armato,
i delegati eletti nei corrispondenti COIR. 
4. Gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali,  ciascuno
per la parte di competenza: 
a)  stabiliscono  numero  e  dislocazione  dei  posti  di  votazione,
indicando, per ognuno di essi gli elenchi  degli  elettori,  distinti
per categoria. Copia  di  tali  elenchi  deve  essere  consegnata  ai
presidenti dei posti di votazione corrispondenti e  fatta  pubblicare
sugli albi delle unita' di base di appartenenza; 
b) pubblicano sui predetti albi, il  decimo  giorno  che  precede  le
votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli  eleggibili
di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da
eleggere e le preferenze che si possono esprimere  calcolate  in  non
piu' di due terzi del numero dei delegati da eleggere; 
c) fanno  pervenire  le  schede  ai  rispettivi  posti  di  votazione
affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo  consegna
al presidente del posto  di  votazione  e  ne  ritira  ricevuta,  con
l'attestazione dell'integrita' del plico. 
5. La proclamazione degli eletti nel COCER e' fatta con dichiarazione
del Capo di stato maggiore della  difesa  sulla  scorta  dei  verbali
inviati dai Capi di stato maggiore di Forza armata e  dai  Comandanti
generali. Copia di tale dichiarazione e' inviata  al  Ministro  della
difesa e al Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  alle
autorita' competenti alle variazioni matricolari.