Art. 891 Norme particolari per l'elezione del consiglio centrale di rappresentanza 1. Le elezioni dei membri del COCER sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o Corpo armato. 2. Sono elettori i militari di cui all'articolo 885, comma 3. Ciascun militare elettore non puo' scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria. 3. Sono eleggibili, per ogni sezione di Forza armata o Corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti COIR. 4. Gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali, ciascuno per la parte di competenza: a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unita' di base di appartenenza; b) pubblicano sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non piu' di due terzi del numero dei delegati da eleggere; c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato a un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrita' del plico. 5. La proclamazione degli eletti nel COCER e' fatta con dichiarazione del Capo di stato maggiore della difesa sulla scorta dei verbali inviati dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali. Copia di tale dichiarazione e' inviata al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alle autorita' competenti alle variazioni matricolari.