Art. 892 
 
                             Propaganda 
 
1. Ogni eleggibile puo' rendere noti solo  nei  luoghi  militari  gli
orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende  assolvere
il suo mandato. 
2. L'attivita' di propaganda deve essere svolta: 
a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e  nel
piu' assoluto rispetto delle norme disciplinari; 
b) nei dieci giorni  che  precedono  la  data  di  svolgimento  delle
elezioni; 
c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme  previste  nei
commi successivi. 
3. Gli eleggibili hanno la facolta' di esporre  le  proprie  idee  in
forma scritta, a mezzo  di  volantini  da  stampare  con  criteri  di
uniformita' a  cura  dell'Amministrazione  militare,  la  quale  deve
altresi' garantirne  la  distribuzione  in  tutte  le  infrastrutture
militari  interessate  nel  numero  necessario  per  l'affissione  in
apposite bacheche. 
4. Tale norma non si applica per le elezioni preliminari. 
5. Non e' consentita  la  utilizzazione  di  altro  materiale,  e  in
particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte  murali,  ecc.
Nel caso vi si faccia ricorso, e' a cura dei comandanti  disporne  la
eliminazione. 
6. Gli eleggibili possono, altresi', manifestare oralmente il proprio
pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che e'  convocata
dal comandante in appositi locali. 
7.  Il  comandante,  o  un  suo  delegato,  apre  l'adunata,  facendo
deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.