Art. 892 Propaganda 1. Ogni eleggibile puo' rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato. 2. L'attivita' di propaganda deve essere svolta: a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel piu' assoluto rispetto delle norme disciplinari; b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni; c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nei commi successivi. 3. Gli eleggibili hanno la facolta' di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformita' a cura dell'Amministrazione militare, la quale deve altresi' garantirne la distribuzione in tutte le infrastrutture militari interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche. 4. Tale norma non si applica per le elezioni preliminari. 5. Non e' consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, ecc. Nel caso vi si faccia ricorso, e' a cura dei comandanti disporne la eliminazione. 6. Gli eleggibili possono, altresi', manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che e' convocata dal comandante in appositi locali. 7. Il comandante, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.